20/04/2026/2026
Maria Teresa Tralli
La recente circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 31/03/2026, intervenuta in materia di detenzione e utilizzo di frigoriferi all’interno degli istituti penitenziari, impone una riflessione ben più ampia delle mere esigenze organizzative o di contenimento energetico richiamate dall’amministrazione.
La questione, infatti, investe direttamente il nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona detenuta, i quali — pur inevitabilmente compressi dalla restrizione della libertà personale — non vengono affatto annullati dall’esecuzione della pena. L’art. 27 della Costituzione, nel sancire che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, impone all’amministrazione penitenziaria un obbligo positivo di tutela delle condizioni minime di dignità e vivibilità intramuraria.
In tale prospettiva, la disponibilità di strumenti idonei alla corretta conservazione di alimenti, medicinali e generi deperibili non può essere degradata a mera concessione discrezionale o a beneficio accessorio. In numerosi istituti caratterizzati da cronico sovraffollamento, insufficiente aerazione, temperature elevate e condizioni igienico-sanitarie spesso critiche, la possibilità di conservare beni essenziali assume diretta incidenza sul diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost., oltre che sugli standard minimi di trattamento imposti dall’ordinamento penitenziario e dalla giurisprudenza convenzionale europea.
Non può ignorarsi, inoltre, come la Corte EDU abbia reiteratamente affermato che condizioni detentive incompatibili con il rispetto della dignità umana possono integrare violazione dell’art. 3 CEDU, soprattutto laddove il sovraffollamento e le carenze strutturali determinino un trattamento degradante o inutilmente afflittivo.
In tale contesto, ogni intervento amministrativo volto a restringere o comprimere ulteriormente gli spazi di autonomia residua del detenuto dovrebbe essere sorretto da rigorosi criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, evitando che esigenze meramente burocratiche o organizzative si traducano in un aggravamento surrettizio della pena.
Il tema dei frigoriferi in carcere, dunque, non attiene ad un improprio riconoscimento di “comfort”, bensì alla concreta attuazione del principio di umanità della pena e alla salvaguardia di diritti incomprimibili che continuano ad appartenere alla persona anche nello spazio detentivo.
La civiltà giuridica di uno Stato si misura soprattutto nella capacità di garantire dignità ai soggetti maggiormente esposti alla compressione del proprio statuto di diritti. Ed è precisamente nel carcere che tale principio dovrebbe trovare la sua più rigorosa applicazione.
